La nomina degli scrutatori è effettuata dalla commissione elettorale comunale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95 del 1989, tra gli elettori iscritti nell'Albo unico degli scrutatori di seggio elettorale. Ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge in ogni comune della repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda. L'iscrizione a tale albo è subordinata al possesso di due requisiti: essere elettore del comune e avere assolto agli obblighi scolastici