Non è ammessa a rimborso l’eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale.

Normativa di riferimento: art. 15 del citato decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

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