La presentazione delle liste provinciali - intesa come loro ‘materiale’ consegna all’autorità competente - è regolata dall’art. 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4. Le liste provinciali debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale. La prima operazione che gli Uffici centrali predetti devono compiere è quella di controllare se le liste o le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè entro e non oltre le ore 12 del 29º giorno antecedente quello della votazione.
[Art.9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]